Art. 2 La Società è una Associazione che non persegue fini di lucro.
Art. 3 L'Associazione si prefigge lo scopo di costituire un punto di incontro e di confronto tra gli archeologi medievisti italiani, di studiare le fonti materiali della storia della penisola italiana di epoca post-classica e pre-industriale e di promuovere tutte le iniziative volte all'indagine e alla valorizzazione del patrimonio archeologico di età medievale.
Art. 4 L'Associazione può istituire rapporti con altre Associazioni ed Enti Pubblici che si propongono fini analoghi o che operano nello stesso campo.
Art. 5 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: contributi annuali dei soci, donazioni e contributi pubblici e privati.
Art. 6 I Soci della Associazione si distinguono in:
a) fondatori;
b) ordinari;
c) onorari.
a) Sono Soci fondatori Gianpietro Brogiolo, Riccardo Francovich, Sauro Gelichi, Tiziano Mannoni.
b) Sono Soci ordinari le persone fisiche e gli Enti o Istituzioni Pubbliche e Private che partecipano in modo continuativo alle attività di ricerca della Società. Le persone giuridiche indicheranno il loro delegato permanente con funzioni di rappresentanza verso l'associazione.
c) Sono ammessi quali Soci onorari quanti si sono particolarmente distinti per meriti scientifici nel campo di interesse della Associazione oppure gli Enti e persone fisiche che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo dell'Associazione stessa.
Il numero dei Soci ordinari è illimitato e l'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, a seguito di domanda corredata dalla presentazione di un membro del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo attribuisce all'unanimità la qualifica di socio onorario, previo consenso dell'interessato. I nuovi soci, tranne quelli onorari, verseranno le quote annuali stabilite solo che siano stati formalmente ammessi dal Consiglio Direttivo.
Art. 7 La sede legale ed organizzativa della Associazione è presso "Edizioni All'Insegna del Giglio" . Firenze, Via Reginaldo Giuliani, 152r.
Art. 8 Gli organi dell'associazione sono: il Presidente, il Consiglio Direttivo, l'Assemblea e il Collegio dei Sindaci Revisori.
Art. 9 L'Assemblea è costituita da tutti i soci, che hanno pari diritto al voto. Essa definisce le linee generali dell'attività dell'Associazione, elegge i membri elettivi del Consiglio; svolge un'azione di controllo sulle attività promosse dal Consiglio.
L'Assemblea delibera, eccetto che per lo scioglimento dell'Associazione per il quale è richiesta la maggioranza dei due terzi, a maggioranza semplice; approva i bilanci annuali.
L'Assemblea è convocata su deliberazione ed ordine del giorno del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno la metà dei soci.
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per approvare i Bilanci dell'Associazione.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci. Ciascun socio può rappresentare, per delega, fino ad un massimo di due soci.
Art. 10 Il Consiglio Direttivo è costituito da sette soci eletti tra i fondatori, gli ordinari e gli onorari dall'Assemblea. Esso ha il compito di svolgere le funzioni di governo effettivo e di propulsione della vita dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; delibera la convocazione dell'Assemblea e il relativo ordine del giorno; delibera l'ammissione dei soci o il loro decadimento. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, decide il Presidente. I membri del consiglio durano in carica quattro anni. Nessun compenso è dovuto ai membri stessi, escluso il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Il Segretario svolte le funzioni di segreteria; in particolare comunica a tutti i soci la convocazione dell'Assemblea e informazioni esaurienti sulle materie di interesse comune. Il Tesoriere predispone i bilanci.
Art. 11 Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione, presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In assenza del Presidente lo sostituisce, in ogni sua funzione il Vice Presidente.
Art. 12 Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato dell'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente. Il Collegio opera secondo quanto previsto dalle vigenti leggi.
Art. 13 Nessun socio può rappresentare l'Associazione in sede professionale, scientifica o istituzionale, senza previa autorizzazione del Consiglio Direttivo o del Presidente.
Art. 14 Il presente Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo, mediante delibera dell'Assemblea, con presenza qualificata dei due terzi (2/3) dei Soci.
Art. 15 Il Consiglio ha la facoltà di approntare un regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione. Tale regolamento dovrà essere ratificato dall'Assemblea dei Soci.
Art. 16 La quota associativa annuale, che può essere definita in modo differenziato per le varie categorie dei soci, viene stabilita ogni quattro anni su proposta del Consiglio e ratificata dall'Assemblea. Essa dà diritto a ricevere le pubblicazioni informative dell'Associazione.
Art. 17 In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altri Enti o Associazioni che perseguano fini analoghi. Esso non può essere ripartito tra i soci.
Art. 18 Per ogni altro aspetto valgono le norme del codice civile.