Tutela dei Beni archeologici e architettonici tra emergenza e licenza di demolire
Le dimissioni del presidente e di cinque membri del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e la bozza di decreto legge recante “Misure urgenti per il rilancio dell’economia attraverso la ripresa delle attività imprenditoriali edili” invitano ad una riflessione sul problema della Tutela in Italia.
Numerosi
interventi legislativi, nell’ultima decade, hanno contraddittoriamente
previsto da un lato un ampliamento dei beni di interesse e dei soggetti
potenzialmente coinvolti, dall’altro un ulteriore accentramento nelle
Soprintendenze non solo di compiti di tutela ma anche, soprattutto per
quanto concerne l’ambito dei Beni archeologici, l’esclusività della
ricerca. L’attribuzione alla Soprintendenze di competenze così estese
ha di fatto portato alla loro paralisi, dando fiato a chi, come Andrea
Carandini, attuale presidente del Consiglio Superiore, non esita a
qualificarne i funzionari come “talebani” e a condannare la pratica
dell’archeologia di emergenza come un inutile spreco di risorse.
Su
taluni comportamenti autoritari del Ministero tale definizione ci pare
appropriata; non possiamo però non rilevare come un attacco
indiscriminato all’archeologia d’emergenza rischi di vanificare la
conoscenza dei beni e il loro corretto utilizzo a fini di
valorizzazione.
D’altro canto il nuovo intervento sulla legislazione urbanistica,
prevedendo la possibilità di ampliare o demolire gli edifici anteriori
al 2008, può portare alla scomparsa di tutta quella architettura
storica, che comprende migliaia di edifici che si datano dal XII al XIX
secolo, la cui tutela non è mai stata perseguita con sistematicità,
nonostante siano stati, fin dagli anni ’70, uno dei principali
obiettivi di studio dell’Archeologia Medievale in Italia.
Di fronte al rischio di ulteriori distruzioni dei già tanto maltrattati
beni culturali del nostro Paese, l’assemblea della Società degli
archeologi medievisti italiana, riunitasi a Comacchio il 27.03.09,
esprime la propria profonda preoccupazione, ribadendo altresì alcuni
principi che hanno contraddistinto, dagli anni ’70 ad oggi,
l’Archeologia medievale italiana:
1. la tutela dei Beni culturali, e in particolare di quelli
archeologici, non può trovare una soddisfacente applicazione se non
attraverso il coinvolgimento di più soggetti. In questa prospettiva va
reso operativo il regolamento del Decreto Legislativo n. 163 del 12
aprile 2006, che il Consiglio Superiore ha lo scorso anno deliberato
all'unanimità in materia di archeologia preventiva e che prevede il
coinvolgimento di più soggetti, pubblici e privati, attraverso gli
elenchi (e le relative garanzie) e la separazione del potere di
controllo da quello di esecuzione. L’ampliarsi del concetto di Bene
culturale rende infatti del tutto irrealizzabile una ricerca affidata
ai soli funzionari delle Soprintendenze;
2. non pare inoltre opportuno che per quelle azioni di individuazione,
conoscenza e studio che non compromettono la consistenza e la qualità
del bene archeologico (dalle prospezioni geofisiche alle ricognizioni
sul terreno) vengano richieste autorizzazioni a chi a proprie spese
concorre a produrre tale indispensabile informazione, salvo l’obbligo
di una pubblicizzazione dei dati raccolti;
3. la conoscenza preventiva non esaurisce l’azione della tutela che
deve proseguire, con il coordinamento delle Soprintendenze, negli
interventi “di emergenza”, previsti in occasione di trasformazioni
urbanistiche o architettoniche che provochino la distruzione, parziale
o totale, del bene, sia esso un deposito archeologico sepolto o una
sequenza architettonica conservata in alzato;
4. l’archeologia di “emergenza” non deve peraltro limitarsi a riempire
magazzini di reperti, ma deve essere finalizzata alla pubblicazione dei
risultati, perseguibile con l’affidamento diretto, da parte del
promotore del progetto urbanistico o architettonico, a soggetti terzi
(società private o pubbliche, università ecc.) non solo dello scavo
(dei depositi sepolti) e dell’analisi stratigrafica (per gli edifici
storici in alzato), ma anche della diffusione dei dati raccolti,
secondo i criteri che il Ministero ha recentemente imposto ai
concessionari di ricerca archeologica.
http://archeologiamedievale.unisi.it/NewPages/SAMI/index.html
