Statuto
Art. 1 – Si costituisce tra i sottoscritti la “SOCIETÀ degli ARCHEOLOGI MEDIEVISTI ITALIANI – S.A.M.I.” .
Art. 2 – La Società è una Associazione che non persegue fini di lucro.
Art. 3 – L’Associazione si prefigge lo scopo di costituire un punto di incontro e di confronto tra gli archeologi medievisti italiani, di studiare le fonti materiali della storia della penisola italiana di epoca post-classica e pre-industriale e di promuovere tutte le iniziative volte all’indagine e alla valorizzazione del patrimonio archeologico di età medievale.
Art. 4 – L’Associazione può istituire rapporti con altre Associazioni ed Enti Pubblici che si propongono fini analoghi o che operano nello stesso campo.
Art. 5 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: contributi annuali dei soci, donazioni e contributi pubblici e privati.
Art. 6 – I Soci della Associazione si distinguono in: a) fondatori; b) ordinari; c) onorari. a) Sono Soci fondatori Gianpietro Brogiolo, Riccardo Francovich, Sauro Gelichi, Tiziano Mannoni. b) Sono Soci ordinari le persone fisiche e gli Enti o Istituzioni Pubbliche e Private che partecipano in modo continuativo alle attività di ricerca della Società. Le persone giuridiche indicheranno il loro delegato permanente con funzioni di rappresentanza verso l’associazione. c) Sono ammessi quali Soci onorari quanti si sono particolarmente distinti per meriti scientifici nel campo di interesse della Associazione oppure gli Enti e persone fisiche che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo dell’Associazione stessa. Il numero dei Soci ordinari è illimitato e l’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, a seguito di domanda corredata dalla presentazione di un membro del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo attribuisce all’unanimità la qualifica di socio onorario, previo consenso dell’interessato. I nuovi soci, tranne quelli onorari, verseranno le quote annuali stabilite solo che siano stati formalmente ammessi dal Consiglio Direttivo.
Art. 7 – La sede legale ed organizzativa della Associazione è presso “Edizioni All’Insegna del Giglio” – Firenze, Via della Querciola 6.
Art. 8 – Gli organi dell’associazione sono: il Presidente, il Consiglio Direttivo, l’Assemblea e il Collegio dei Sindaci Revisori.
Art. 9 – L’Assemblea è costituita da tutti i soci, che hanno pari diritto al voto. Essa definisce le linee generali dell’attività dell’Associazione, elegge i membri elettivi del Consiglio; svolge un’azione di controllo sulle attività promosse dal Consiglio. L’Assemblea delibera, eccetto che per lo scioglimento dell’Associazione per il quale è richiesta la maggioranza dei due terzi, a maggioranza semplice; approva i bilanci annuali. L’Assemblea è convocata su deliberazione ed ordine del giorno del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno la metà dei soci. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per approvare i Bilanci dell’Associazione. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci. Ciascun socio può rappresentare, per delega, fino ad un massimo di due soci.
Art. 10 – Il Consiglio Direttivo è costituito da nove* soci eletti tra i fondatori, gli ordinari e gli onorari dall’Assemblea. Esso ha il compito di svolgere le funzioni di governo effettivo e di propulsione della vita dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; delibera la convocazione dell’Assemblea e il relativo ordine del giorno; delibera l’ammissione dei soci o il loro decadimento. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, decide il Presidente. I membri del consiglio durano in carica tre anni, o comunque fino allo svolgimento del Congresso Nazionale, durante il quale avranno luogo le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo **. Nessun compenso è dovuto ai membri stessi, escluso il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Il Segretario svolte le funzioni di segreteria; in particolare comunica a tutti i soci la convocazione dell’Assemblea e informazioni esaurienti sulle materie di interesse comune. Il Tesoriere predispone i bilanci.
Art. 11 – Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione, presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In assenza del Presidente lo sostituisce, in ogni sua funzione il Vice Presidente.
Art. 12 – Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato dell’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente. Il Collegio opera secondo quanto previsto dalle vigenti leggi.
Art. 13 – Nessun socio può rappresentare l’Associazione in sede professionale, scientifica o istituzionale, senza previa autorizzazione del Consiglio Direttivo o del Presidente.
Art. 14 – Il presente Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo, mediante delibera dell’Assemblea, con presenza qualificata dei due terzi (2/3) dei Soci.
Art. 15 – Il Consiglio ha la facoltà di approntare un regolamento interno per il funzionamento dell’Associazione. Tale regolamento dovrà essere ratificato dall’Assemblea dei Soci.
Art. 16 – La quota associativa annuale, che può essere definita in modo differenziato per le varie categorie dei soci, viene stabilita ogni quattro anni su proposta del Consiglio e ratificata dall’Assemblea. Essa dà diritto a ricevere le pubblicazioni informative dell’Associazione.
Art. 17 – In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione è devoluto ad altri Enti o Associazioni che perseguano fini analoghi. Esso non può essere ripartito tra i soci.
Art. 18 – Per ogni altro aspetto valgono le norme del codice civile.
* Così variato a seguito della modifica dello Statuto nell’assemblea del 4 aprile 2004.
** Così variato a seguito della modifica dello Statuto nell'assemblea del 20 maggio 2016.
Regolamento per le elezioni del Consiglio Direttivo della S.A.M.I. e la nomina del Collegio dei Sindaci Revisori
Art. 1– Tutti i Soci sono eleggibili ed hanno diritto di voto, purché in regola con il pagamento della quota sociale, all’anno definito preventivamente dal Consiglio Direttivo.
Art. 2 – Ogni socio può, entro i termini che saranno comunicati dal Consiglio Direttivo, avanzare la propria candidatura. L’elenco delle candidature sarà chiuso un mese prima della data delle elezioni. Un Socio può comunque venire eletto sia nel Consiglio Direttivo sia nel Collegio dei Sindaci Revisori indipendentemente dall’aver presentato la sua candidatura. In questo caso la nomina è subordinata all’accettazione del Socio medesimo. Un socio non può essere eletto congiuntamente nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Sindaci Revisori.
Art. 3 – Come dall’Art. 9 dello Statuto ogni Socio può rappresentare per delega scritta, anche al momento del voto, fino ad un massimo di due Soci.
Art. 4 – Ogni Socio ha diritto ad esprimere cinque*** preferenze per il Consiglio Direttivo e fino a tre per il Collegio dei Sindaci Revisori.
Art. 5 – La commissione elettorale è formata da tre membri, un Presidente e due scrutatori, nominati dall’Assemblea.
Art. 6 – Dopo la votazione verrà stilata una graduatoria sia per il Consiglio Direttivo che per il Collegio dei Sindaci Revisori. Entreranno a far parte del Consiglio Direttivo i primi nove**** eletti: i non eletti potranno essere chiamati a far parte del Consiglio Direttivo, sempre secondo graduatoria, in caso di abbandono o non accettazione dei membri eletti. Entreranno a far parte del Collegio dei Sindaci Revisori i primi tre eletti (+ due supplenti): i non eletti potranno essere chiamati a far parte del Consiglio direttivo, sempre secondo graduatoria, in caso di abbandono o non accettazione dei membri eletti.
*** Così variato a seguito della modifica dello Statuto nell’assemblea del 7 marzo 2008.
**** Così variato a seguito della modifica dello Statuto nell’assemblea del 4 aprile 2004.
Regolamento per il versamento delle quote sociali *****
1) l'importo della quota annuale è di € 30,00
2) L'iscrizione diventa effettiva dopo ilversamento della prima quota annuale che copre l'anno di iscrizione indipendentemente dalla data in cui l'iscrizione avviene.
3) La quota annuale deve essere versata entro l'anno cui si riferisce. Versando € 60 si copre l'anno in corso e i due anni successivi. Trascorso questo termine la quota dell'anno diventa in arretrato. Un arretrato di 5 anni determina la cancellazione per mora.
4) Copertura delle quote arretrate. Modalità applicabili dal 20.6.2013: Socio in arretrato di 1 anno copre 3 anni versando € 70; Socio in arretrato di 2 anni copre 3 anni versando € 75; Socio in arretrato di 3 anni copre 4 anni versando € 100; Socio in arretrato di 4 anni copre 5 anni versando € 125; Socio in arretrato di 5 anni copre 6 anni versando €150.
5) Modalità di pagamento: - a mezzo bonifico bancario, intestato a S.A.M.I., BancoPosta – Poste Italiane S.p.a., Firenze 30 – Via R. Giuliani 148/r – 50141 FIRENZE, IBAN IT 53 P 07601 02800 000019201508; - con versamento sul conto 19201508 intestato a S.A.M.I., utilizzando un normale bollettino postale bianco; - con carta di credito (PayPal) all'indirizzo http://archeologiamedievale.unisi.it/sami/rinnovo-iscrizione.
***** Determinato con il direttivo del 10 maggio 2013.